(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 92)
                              Art. 92. 
Liquidazione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle
          decorazioni al valor militare per fatti di guerra 
 
  Quando non esistano i soggetti di cui al precedente art. 91  aventi
titolo all'assegno straordinario annesso alla medaglia d'oro al valor
militare ovvero quando questi ne abbiano perduto  definitivamente  il
diritto,  l'assegno  stesso  spetta,  nell'identica  misura  prevista
dall'articolo  medesimo,  ai  genitori,  collaterali  ed   assimilati
nell'ordine stabilito dall'art. 57 e con le norme degli articoli  59,
60, 66 e 67. 
  L'assegno di cui al precedente comma  sostituisce  quello  previsto
dalla legge 31 marzo 1966, n. 172 e dalla legge 1 marzo  1968  numero
190. 
  Ove ricorrano le condizioni stabilite dal primo comma  gli  assegni
annessi alla medaglia d'argento e di bronzo al valore  per  fatti  di
guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli
1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni ed
integrazioni, si devolvono a favore dei soggetti di cui  al  presente
articolo nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831. 
  Alla  liquidazione  degli  assegni  di  cui  al  presente  articolo
provvedono, su  domanda,  le  competenti  Direzioni  provinciali  del
tesoro.