(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 94)
                              Art. 94. 
Condizioni   per   la   liquidazione   dell'assegno   ai    congiunti
 dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerre 
 
  Per la liquidazione degli assegni di cui agli articoli 91 e  92  e'
necessario che la competente  amministrazione  militare  dichiari,  a
richiesta della competente  Direzione  provinciale  del  tesoro,  che
l'interessato, ai sensi dell'art. 20 del  regio  decreto  4  novembre
1932, n. 1423, e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al  valor
militare.