(Regolamento di polizia mortuaria- art. 47)
                              Art. 47. 
  1.  L'imbalsamazione  di  cadaveri  portatori  di   radioattivita',
qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata,  osservando
le prescrizioni di  leggi  vigenti  in  materia  di  controllo  della
radioattivita'  ambientale  e  adottando  le   misure   precauzionali
concernenti la sorveglianza fisica  degli  operatori  a  norma  degli
articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili. 
 
          Nota all'art. 47:
             -  Per  il testo degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. n.
          185/1964, si veda la nota all'art. 38.