(Allegato A-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
           Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente 
 
    1. Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui
non e' possibile la restituzione al  mittente,  vengono  distrutti  o
altrimenti destinati a fini di beneficenza. 
    2. Gli invii  con  indirizzo  inesatto  o  insufficiente  vengono
recapitati quando risulti possibile individuare  il  destinatario  in
modo certo. Qualora cio' non sia possibile, e non  sia  possibile  la
restituzione al mittente, gli invii vengono  distrutti  o  altrimenti
destinati a scopo di beneficenza. 
    3.  Gli  invii  restituiti  al  mittente  perche'  non  e'  stato
possibile eseguirne il recapito, recano indicazione  del  motivo  del
mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile,
deceduto,  indirizzo  inesatto,  indirizzo  insufficiente,  indirizzo
inesistente. 
    4. Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle
tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono  prevedere  il
pagamento di un corrispettivo.