Art. 23. Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente 1. Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non e' possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. 2. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora cio' non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza. 3. Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. 4. Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.