(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 34)
 
                               Art. 34 
 
                       (Nomina del traduttore) 
 
 
  1. Quando occorre procedere all'esame di  documenti  che  non  sono
scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare  un  traduttore,
il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.