Art. 36. Permessi giornalieri retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione di matrimonio Tale permesso puo' essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.