(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
                   Permessi giornalieri retribuiti 
 
    1. A domanda del dipendente sono  concessi  permessi  giornalieri
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: 
      a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni
di svolgimento  delle  prove  -  o  per  aggiornamento  professionale
facoltativo comunque connesso all'attivita' di servizio: giorni  otto
all'anno; 
      b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado  e
gli affini entro  il  primo  grado  o  per  il  convivente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 36 e 50, della legge n. 76/2016 (Unioni  civili  e
patto di convivenza): giorni tre per evento  da  fruire  entro  sette
giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un  permesso  di quindici
giorni consecutivi in occasione  di  matrimonio  Tale  permesso  puo'
essere fruito anche entro 45  giorni  dalla  data  in  cui  e'  stato
contratto il matrimonio. 
    3.  I  permessi  dei  commi  1  e   2   possono   essere   fruiti
cumulativamente nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione  esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario nonche' le indennita'  che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa.