(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
              Permessi orari retribuiti per particolari 
                    motivi personali o familiari 
 
    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito  nell'anno  solare  per  particolari  motivi  personali  o
familiari. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazione di ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente alle altre tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente
e' convenzionalmente pari alle ore  di  cui  all'art.  27,  comma  10
(Orario di lavoro); 
      f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell'anno solare
dei  permessi  giornalieri  previsti  dalla  legge  o  dal   presente
contratto collettivo nazionale di lavoro. 
    3. Il trattamento  economico  dei  permessi  orari  del  presente
articolo e' pari all'intera retribuzione esclusi i  compensi  per  le
prestazioni  di  lavoro  straordinario  nonche'  le  indennita'   che
richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si  procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.