(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
       Permessi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'inizio di ogni mese  ovvero,  in  caso  di  orario  di
lavoro articolato in turni, in tempo  utile  per  la  predisposizione
della turnistica per il mese di riferimento. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il lavoratore utilizza il permesso. 
    4. Il lavoratore ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi  per  i
donatori di  sangue  e  di  midollo  osseo  rispettivamente  previsti
dall'art. 1 della legge  13  luglio  1967,  n.  584  come  sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5,  comma  1,
della legge 6 marzo 2001, n. 52. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma  4  comunica  i  giorni  in  cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve  le  ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la  domanda  di  permesso  puo'  essere
presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il lavoratore utilizza il permesso.