(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
    1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad  astenersi  dal  lavoro,  per
motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di
novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre  anni
decorrenti  dalla  data  di  inizio  del   percorso   di   protezione
certificato. 
    2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita',  la  dipendente  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
    3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e'  quello
previsto per il congedo di  maternita',  dall'art.  45  (Congedi  dei
genitori). 
    4. Il periodo di cui ai commi precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
e e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
    5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del  congedo  su  base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al  comma
1. La fruizione su base oraria avviene  in  misura  pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del mese  immediatamente  precedente  a
quello in cui ha inizio il congedo. 
    6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale  viene  trasformato  in
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 
    7. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'Azienda o Ente  di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di  appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria. 
    8. I congedi di cui al presente articolo possono essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui  all'art.
12, comma 1, del CCNL del 20  settembre  2001  (Aspettativa)  per  un
periodo di ulteriori trenta giorni.  Le  Aziende  ed  Enti,  ove  non
ostino specifiche esigenze  di  servizio,  agevolano  la  concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni  del  comma  2  del
medesimo art. 12. 
    9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il
rientro al lavoro,  puo'  chiedere  di  essere  esonerata  dai  turni
disagiati, per un periodo di un anno.