(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                        Assenze per malattia 
 
    1. Il dipendente non in prova, assente per malattia,  ha  diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte  le  assenze
per malattia intervenute nei tre anni  precedenti  l'ultimo  episodio
morboso in corso. 
    2. Al lavoratore che ne faccia  tempestiva  richiesta  prima  del
superamento del periodo previsto dal comma 1, puo' essere concesso di
assentarsi  per  un  ulteriore   periodo   di   18   mesi   in   casi
particolarmente gravi. 
    3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al
comma  2,  l'Azienda  o  Ente,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni  al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica  a  svolgere  qualsiasi  proficuo
lavoro. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente  sia  riconosciuto  idoneo  a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle  mansioni  del  proprio
profilo  professionale,  l'Azienda  o  Ente  procede  secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011. 
    5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4,  oppure
nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi  proficuo  lavoro,  l'Azienda  o  Ente,  con  le
procedure di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
171/2011 puo' risolvere il rapporto di lavoro,  previa  comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del  verbale  di
accertamento  medico,  corrispondendo,  se  dovuta,  l'indennita'  di
preavviso. 
    6. L'Azienda o Ente puo' richiedere, con le procedure di  cui  al
comma   3,   dandone   preventiva   comunicazione    all'interessato,
l'accertamento della idoneita'  psico-fisica  del  dipendente,  anche
prima dei termini temporali di cui  ai  commi  1  e  2,  in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma  6,  emerga  una  inidoneita'  permanente  solo  allo
svolgimento delle mansioni del  proprio  profilo,  l'azienda  o  ente
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente,  nell'ipotesi  in  cui  il  dipendente  venga
dichiarato  assolutamente  inidoneo  ad  ogni  proficuo  lavoro,   si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il trattamento  economico  spettante  al  dipendente  che  si
assenti per malattia, ferma restando  la  normativa  vigente,  e'  il
seguente: 
      a) Intera retribuzione fissa mensile, con  esclusione  di  ogni
altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove  mesi
di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori  a
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo  periodo  di  convalescenza  post-ricovero  al  dipendente
compete anche il trattamento economico  accessorio  come  determinato
nella tabella 1 allegata al CCNL 1° settembre 1995; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi tre mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori sei mesi del periodo di conservazione  del  posto  previsto
nel comma 1; 
      d)  i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti; 
      e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 8, comma  5,
lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e  procedure)
se e nella misura  in  cui  sia  valutato  un  positivo  apporto  del
dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel  corso
dell'anno, durante le giornate  lavorate,  secondo  un  criterio  non
necessariamente proporzionale a queste ultime. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a  day
hospital, al ricovero  domiciliare  certificato  dalla  Asl  o  dalla
struttura sanitaria che effettua la prestazione  purche'  sostitutivo
del ricovero ospedaliero o nei casi  di  day  surgery,  day  service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere comunicata alla struttura di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio dell'orario  di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari  motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14. Il dipendente  assente  per  malattia,  pur  in  presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad  uscire,  e'  tenuto  a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun
giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce  di  reperibilita'
previste dalle disposizioni vigenti. 
    15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'azienda o all'ente. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile  al  dipendente
e' versato da quest'ultimo all'Azienda o Ente fino a  concorrenza  di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza,  ai  sensi
del comma 10  compresi  gli  oneri  riflessi  inerenti.  La  presente
disposizione non pregiudica  l'esercizio,  da  parte  dell'Azienda  o
Ente,  di  eventuali  azioni  dirette   nei   confronti   del   terzo
responsabile.