(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
      Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' 
                     dovute a causa di servizio 
 
    1. In caso di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  o  a
malattia  professionale  o  all'abrogata  infermita'  (infortunio   o
malattia) riconosciuta al dipendente da causa  di  servizio,  seppure
nei limiti di cui al successivo comma 2,  il  dipendente  ha  diritto
alla conservazione del posto fino a  guarigione  clinica  certificata
dall'ente  istituzionalmente  preposto  e,  comunque,  non  oltre  il
periodo di conservazione del posto pari a  18  mesi  prorogabili  per
ulteriori 18 in  casi  particolarmente  gravi.  In  tale  periodo  di
comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per  la
malattia ordinaria, al  dipendente  spetta  la  retribuzione  di  cui
all'art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia). 
    2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo per  i  dipendenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni.