(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale dipendente si applicano le  vigenti  disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita'
contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001,  come  modificato  e  integrato
dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di  cui
al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli  16,  17  e  28  del  D.Lgs.  n.  151  del  2001,  alla
lavoratrice o al  lavoratore  spettano  l'intera  retribuzione  fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove  maturati,  le  voci  del
trattamento accessorio  fisse  e  ricorrenti,  compresa  l'indennita'
d'incarico di cui all'art. 20, comma 3,  nonche'  i  premi  correlati
alla performance secondo  i  criteri  previsti  dalla  contrattazione
integrativa ed in relazione all'effettivo apporto  partecipativo  del
dipendente, con esclusione dei compensi per  lavoro  straordinario  e
delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose  per
la salute. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1 del D.Lgs.  n.  151  del  2001,  per  le  lavoratrici  madri  o  in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,  computati
complessivamente  per  entrambi   i   genitori   e   fruibili   anche
frazionatamente,  non  riducono  le  ferie,  sono  valutati  ai  fini
dell'anzianita' di servizio e  sono  retribuiti  per  intero  secondo
quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita',  di
cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo  per
la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n.
151 del 2001, alle lavoratrici madri  ed  ai  lavoratori  padri  sono
riconosciuti   trenta   giorni   per    ciascun    anno,    computati
complessivamente per  entrambi  i  genitori,  di  assenza  retribuita
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del  2001,
la lavoratrice madre o il lavoratore  padre  presentano  la  relativa
domanda,  con   la   indicazione   della   durata,   all'ufficio   di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche  a  mezzo
di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o   altro   strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto  del  suddetto  termine  minimo.   Tale   disciplina   trova
applicazione anche nel caso di  proroga  dell'originario  periodo  di
astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma  6,  la  domanda  puo'  essere  presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro.