Art. 42. Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali 1. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito di non piu' dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia), entro i valori annui lordi, a regime, minimo e massimo comprensivi della tredicesima mensilita' rispettivamente di euro 12.849,81 ed euro 48.903,67 fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del CCNL Area VIII sottoscritto il 4 agosto 2010, periodo normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.