(Convenzione- art. 18)
Articolo 18 - Riunioni 
 
1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in  vigore
  della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi  altro
  momento dopo questa data,  il  Segretario  generale  del  Consiglio
  d'Europa invitera' il Comitato permanente a riunirsi. 
2 Il Comitato permanente puo' adottare decisioni  solo  a  condizione
che almeno la meta' delle Parti sia presente. 
3 Salvo quanto disposto dagli articoli 16  e  20,  le  decisioni  del
  Comitato  permanente  sono  adottate  a  maggioranza   dei   membri
  presenti. 
4 Salvo quanto disposto dalle norme della  presente  Convenzione,  il
  Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il
  regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha  istituito  per
  svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.