(Accordo-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                   Utilizzo delle lingue ufficiali 
 
  (1) Ai fini dell'applicazione del presente  Accordo,  le  Autorita'
Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare
tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. 
  (2) Nessuna domanda di prestazione o documento  sara'  respinto  in
quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.