Articolo 30 Utilizzo delle lingue ufficiali (1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento sara' respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.