(Accordo-art. 33)
                             Articolo 33 
 
                         Risarcimento danni 
 
  (1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla
legislazione di una delle Parti Contraenti  a  seguito  di  un  danno
verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora  il
diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla  legislazione
di tale parte Contraente, il diritto  al  risarcimento  sara'  allora
trasferito in base alla legislazione  della  prima  Parte  Contraente
all'istituzione di quest'ultima. 
  (2) Nel caso in cui il diritto  al  risarcimento  per  il  medesimo
danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia
contemplato  dalle  istituzioni  di  entrambe  le  Parti   Contraenti
conformemente  alle  disposizioni  del  paragrafo  1   del   presente
Articolo,  la  terza  parte  potra'  corrispondere  il   risarcimento
all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le  istituzioni
dovranno  ripartirsi  il  risarcimento  ottenuto  in  rapporto   alle
prestazioni da esse erogate.