(Accordo-art. 36)
                             Articolo 36 
 
                    Soluzione delle controversie 
 
  (1)  Le  Autorita'  Competenti  delle  Parti  Contraenti   dovranno
congiuntamente    risolvere    qualsiasi    controversia     relativa
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo  tramite
negoziazione. 
  (2) Laddove una qualunque controversia  non  possa  essere  risolta
come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo  ed  entro  sei
mesi,  tale  controversia  sara'  sottoposta  ad  una  procedura   di
arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali
e  allo  spirito  del   presente   Accordo.   Le   Parti   Contraenti
concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle  modalita'
operative della procedura di arbitrato.