(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                    (di cui all'articolo 19, comma 2) 
 
  PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 
 
  MODULO B 
  Esame UE del tipo 
  1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto
tecnico di un esplosivo, nonche' verifica e certifica che il progetto
tecnico di tale  esplosivo  rispetta  le  prescrizioni  del  presente
decreto ad esso applicabili. 
  2. L'esame UE del tipo e' effettuato  in  base  a  una  valutazione
dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dell'esplosivo   effettuata
esaminando la documentazione tecnica e la  documentazione  probatoria
di  cui  al  punto  3,   unitamente   all'esame   di   un   campione,
rappresentativo  della  produzione  prevista,  del  prodotto   finito
(combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto). 
  3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda deve contenere: 
a) il nome e l'indirizzo del  fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
   domanda sia presentata dal rappresentante  autorizzato,  anche  il
   nome e l'indirizzo di quest'ultimo; 
b) una dichiarazione scritta che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
   presentata a nessun altro organismo notificato; 
c) la documentazione tecnica  che  deve  consentire  di  valutare  la
   conformita'  dell'esplosivo  alle  prescrizioni  applicabili   del
   presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate
   dei rischi. La  documentazione  tecnica  precisa  le  prescrizioni
   applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il
   progetto, la  fabbricazione  e  il  funzionamento  dell'esplosivo.
   Inoltre  contiene,  laddove  applicabile,  almeno   gli   elementi
   seguenti: 
i) una descrizione generale dell'esplosivo; 
  ii) i disegni di  progettazione  e  di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.; 
  iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo; 
  iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate; 
v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati,  degli  esami
   effettuati ecc.; 
  vi) le relazioni sulle prove effettuate; 
d) i campioni rappresentativi della produzione prevista.  L'organismo
   notificato puo'  chiedere  ulteriori  campioni  se  necessari  per
   effettuare il programma di prove; 
e) la  documentazione  probatoria  attestante   l'adeguatezza   delle
   soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita  tutti  i
   documenti utilizzati,  in  particolare  qualora  non  siano  state
   applicate  integralmente  le  norme  armonizzate   pertinenti,   e
   comprende, se  necessario,  i  risultati  delle  prove  effettuate
   conformemente  alle  altre  pertinenti  specifiche  tecniche   dal
   laboratorio del fabbricante oppure  da  un  altro  laboratorio  di
   prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 
  4. L'organismo notificato: 
  per l'esplosivo: 
  4.1. esamina la documentazione tecnica e  probatoria  per  valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo; 
  per i campioni: 
  4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a
tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono  stati
progettati conformemente alle disposizioni  applicabili  delle  norme
armonizzate  pertinenti,  nonche'  gli  elementi   che   sono   stati
progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche; 
  4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se,
ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle
pertinenti  norme   armonizzate,   queste   siano   state   applicate
correttamente; 
  4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove  per  controllare
se, laddove non siano  state  applicate  le  soluzioni  di  cui  alle
pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal  fabbricante,
applicando le altre  pertinenti  specifiche  tecniche,  soddisfino  i
corrispondenti  requisiti  essenziali  di  sicurezza   del   presente
decreto; 
  4.5. concorda con il  fabbricante  il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove. 
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
  6. Se il tipo  risulta  conforme  alle  prescrizioni  del  presente
decreto   applicabili   all'esplosivo   in   questione,   l'organismo
notificato rilascia al fabbricante un certificato  di  esame  UE  del
tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante,
le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validita'  e  i
dati  necessari  per  l'identificazione  del   tipo   approvato.   Il
certificato di  esame  UE  del  tipo  puo'  comprendere  uno  o  piu'
allegati. 
  Il certificato di esame UE  del  tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire
il controllo del prodotto in funzione. 
  Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente  decreto  ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
  7.  L'organismo  notificato  segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza
del  presente  decreto  o  sulle  condizioni  di  validita'  di  tale
certificato. Tali modifiche comportano una nuova  approvazione  sotto
forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
  8. Ogni  organismo  notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato. 
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
competenti una copia del certificato di  esame  UE  del  tipo,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla  data  in  cui  l'esplosivo  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
  10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare
la domanda di cui al punto 3 ed espletare  gli  obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 
 
  MODULO C 2 
  Conformita' al tipo basata sul controllo interno  della  produzione
unito a prove del prodotto sotto  controllo  ufficiale  effettuate  a
intervalli casuali 
  1. La conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove  del  prodotto  sotto  controllo  ufficiale
effettuate a  intervalli  casuali,  fa  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' in cui il  fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara,  sotto  la
sua esclusiva responsabilita', che gli esplosivi  in  questione  sono
conformi al tipo oggetto del certificato  di  esame  UE  del  tipo  e
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
  2. Produzione 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dell'esplosivo fabbricato al tipo oggetto del certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente  decreto  a  essi
applicabili. 
  3. Controlli sul prodotto 
  Un organismo notificato, scelto del  fabbricante,  effettua,  o  fa
effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti da
tale organismo, per verificare  la  qualita'  dei  controlli  interni
sugli  esplosivi,  tenuto  conto  tra  l'altro   della   complessita'
tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta.  Si  esamina
un  adeguato  campione  dei  prodotti  finali,  prelevato   in   loco
dall'organismo  notificato  prima  dell'immissione  sul  mercato,  si
effettuano prove appropriate, come  stabilito  dalle  relative  parti
delle norme armonizzate, e/o  prove  equivalenti  previste  da  altre
pertinenti  specifiche  tecniche,  per  controllare  la   conformita'
dell'esplosivo al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo
e alle prescrizioni applicabili  del  presente  decreto.  Laddove  un
campione  non  e'  conforme  al  livello  di  qualita'   accettabile,
l'organismo notificato adotta le opportune misure. 
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire se il processo  di  fabbricazione  dell'esplosivo  funziona
entro  limiti  accettabili,  al  fine  di  garantire  la  conformita'
dell'esplosivo. 
  Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone,  sotto
la   responsabilita'    dell'organismo    notificato,    il    numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
  4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo esplosivo
conforme al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
alle prescrizioni del presente decreto a esso applicabili. 
  4.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  di  esplosivo  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita'  nazionali  competenti  per  dieci  anni
dalla data in cui  l'esplosivo  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica il  modello  di  esplosivo
per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  5. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui  al  punto  4  possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  per  conto  del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato. 
 
  MODULO D 
  Conformita' al  tipo  basata  sulla  garanzia  della  qualita'  del
processo di produzione 
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  nel
processo di produzione e' la parte di una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli  obblighi  di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita', che gli esplosivi interessati sono conformi al  tipo
descritto nel certificato di  esame  UE  del  tipo  e  rispondono  ai
requisiti del presente decreto a essi applicabili. 
  2. Produzione 
  Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di  qualita'  per  la
produzione,  l'ispezione  del  prodotto  finale  e  la  prova   degli
esplosivi interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto  a
sorveglianza come specificato al punto 4. 
  3. Sistema di qualita' 
  3.1. Il fabbricante presenta una domanda  di  valutazione  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
esplosivi in questione. 
  La domanda deve contenere: 
a) il nome e l'indirizzo del  fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
   domanda sia presentata dal rappresentante  autorizzato,  anche  il
   nome e l'indirizzo di quest'ultimo; 
b) una dichiarazione scritta che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
   presentata a nessun altro organismo notificato; 
c) tutte le informazioni  pertinenti  sulla  categoria  di  esplosivi
   contemplati; 
d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e  una  copia
   del certificato di esame UE del tipo. 
  3.2. Il sistema di qualita'  garantisce  che  gli  esplosivi  siano
conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  ai
requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle
   responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di
   qualita' del prodotto; 
b) dei corrispondenti processi di fabbricazione,  delle  tecniche  di
   controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
   interventi sistematici che saranno applicati; 
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante  e
   dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui  si
   intende effettuarli; 
d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni  ispettive
   e  i  dati  sulle  prove,  sulle  tarature,  le  relazioni   sulle
   qualifiche del personale interessato ecc.; 
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di  controllare  che  sia
   ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e  se  il  sistema  di
   qualita' funziona efficacemente. 
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione del settore del prodotto  interessato  e
della  tecnologia  del  prodotto  in   questione   e   conoscere   le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione  dei  locali  del  fabbricante.  Il  gruppo
incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui  al
punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili del  presente  decreto  e  di
effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'esplosivo a
tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2.  Ai   fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive  e
   i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
   del personale interessato ecc. 
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso  fornisce  al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  esplosivo
conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE  del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  di  esplosivo  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita'  nazionali  competenti  per  dieci  anni
dalla data in cui  l'esplosivo  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica il  modello  di  esplosivo
per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dell'esplosivo,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali competenti: 
a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5  e  la
   relativa approvazione; 
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui  ai
   punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ciascun organismo notificato informa  la  propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 
  8. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e
6 possono essere adempiuti dal suo  rappresentante  autorizzato,  per
conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
 
  MODULO E 
  Conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto 
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  del
prodotto  e'  la  parte  di  una  procedura  di   valutazione   della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2  e  5  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita', che gli esplosivi interessati sono conformi al  tipo
descritto nel certificato  di  esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i
requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
  2. Produzione 
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione  del  prodotto  finale  e  le   prove   degli   esplosivi
interessati  come  indicato  nel  punto  3  ed   e'   soggetto   alla
sorveglianza di cui al punto 4. 
  3. Sistema di qualita' 
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta  per  gli
esplosivi in questione. 
  La domanda deve contenere: 
a) il nome e l'indirizzo del  fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
   domanda sia presentata dal rappresentante  autorizzato,  anche  il
   nome e l'indirizzo di quest'ultimo; 
b) una dichiarazione scritta che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
   presentata a nessun altro organismo notificato; 
c) tutte le informazioni  pertinenti  sulla  categoria  di  esplosivi
   contemplati; 
d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e  una  copia
   del certificato di esame UE del tipo. 
  3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  degli
esplosivi al tipo descritto dal certificato di esame UE  del  tipo  e
alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle
   responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di
   qualita' dei prodotti; 
b) degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo   la
   fabbricazione; 
c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni  ispettive
   e  i  dati  sulle  prove,  sulle  tarature,  le  relazioni   sulle
   qualifiche del personale interessato ecc.; 
d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema
   di qualita'. 
  3.3. L'organismo notificato deve valutare il  sistema  di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema di qualita' conformi  alle  corrispondenti  specifiche  delle
pertinenti norme armonizzate. 
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la
documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e),  al  fine  di
verificare  la  capacita'   del   fabbricante   di   individuare   le
prescrizioni applicabili del presente decreto  e  di  effettuare  gli
esami atti a garantire la conformita' dell'esplosivo a tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2.  Ai   fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive  e
   i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche
   del personale interessato ecc. 
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il  corretto  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  L'organismo
notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita  e,
se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  esplosivo
conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE  del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  di  esplosivo  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita'  nazionali  competenti  per  dieci  anni
dalla data in cui  l'esplosivo  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica il  modello  di  esplosivo
per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dell'esplosivo,  tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali competenti: 
a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5  e  la
   relativa approvazione; 
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui  ai
   punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ciascun organismo notificato informa  la  propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate. 
  8. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e
6 possono essere adempiuti dal suo  rappresentante  autorizzato,  per
conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
 
  MODULO F 
  Conformita' al tipo basata sulla verifica sul prodotto 
  1. La conformita' al tipo basata sulla verifica sul prodotto e'  la
parte di una procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti  2,  5.1  e  6  e
garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',  che
gli esplosivi interessati cui sono state  applicate  le  disposizioni
del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE
del tipo e soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
  2. Produzione 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli esplosivi fabbricati al tipo approvato oggetto  del
certificato di esame UE e ai requisiti del presente  decreto  a  essi
applicabili. 
  3. Verifica 
  Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua opportuni
esami e prove per verificare la conformita'  dell'esplosivo  al  tipo
approvato oggetto del  certificato  di  esame  UE  del  tipo  e  alle
prescrizioni applicabili del presente decreto. 
  Gli esami e le prove di controllo della conformita' degli esplosivi
ai requisiti pertinenti sono effettuati, a  scelta  del  fabbricante,
mediante controllo e prova di ciascun prodotto, come  specificato  al
punto 4 o esaminando e provando gli  esplosivi  su  base  statistica,
come precisato al punto 5. 
  4. Verifica della conformita' mediante controllo e  prova  di  ogni
prodotto 
  4.1. Tutti gli esplosivi vengono esaminati singolarmente  e  su  di
essi vengono effettuate opportune prove,  definite  nelle  pertinenti
norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre specifiche
tecniche pertinenti per verificare la conformita' al  tipo  approvato
oggetto  del  certificato  di  esame  UE  del  tipo  e  ai  requisiti
applicabili  del  presente  decreto.  In  mancanza   di   una   norma
armonizzata, l'organismo notificato interessato  decide  quali  prove
sono opportune. 
  4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio  numero  di  identificazione
sull'esplosivo approvato. 
  Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' a fini d'ispezione per  dieci  anni  dalla
data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 
  5. Verifica statistica della conformita' 
  5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari  affinche'  il
processo  di  fabbricazione   e   il   suo   controllo   garantiscano
l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto e presenta  alla  verifica  i
propri esplosivi in forma di lotti omogenei. 
  5.2. Da ciascun lotto e' prelevato un campione a  caso.  Tutti  gli
esplosivi che compongono un campione vanno esaminati singolarmente  e
sottoposti a opportune prove, descritte nelle norme armonizzate,  e/o
a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche,
per verificarne la loro conformita' al tipo approvato  descritto  nel
certificato di esame UE del tipo e la conformita'  alle  prescrizioni
applicabili del presente decreto e per stabilire  se  il  lotto  vada
accettato  o  respinto.  In  mancanza  di  una   norma   armonizzata,
l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 
  5.3. Se un lotto e' accettato, sono considerati approvati tutti gli
esplosivi che lo  compongono,  esclusi  gli  esplosivi  del  campione
risultati non conformi. 
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni esplosivo approvato. 
  Il fabbricante  tiene  a  disposizione  delle  autorita'  nazionali
competenti i certificati di conformita' per un periodo di dieci  anni
dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 
  5.4. Se un lotto e' respinto, l'organismo notificato o  l'autorita'
competente provvede a  impedire  l'immissione  sul  mercato  di  tale
lotto. Se i lotti sono respinti frequentemente l'organismo notificato
puo'  sospendere  la  verifica  statistica   e   prendere   opportuni
provvedimenti. 
  6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
  6.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  3,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  a  ogni  singolo  esplosivo
conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE  del
tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
  6.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  di  esplosivo  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita'  nazionali  competenti  per  dieci  anni
dalla data in cui  l'esplosivo  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica il  modello  di  esplosivo
per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e  sotto
la responsabilita' dello stesso, il fabbricante  puo'  apporre  sugli
esplosivi il numero d'identificazione di tale organismo. 
  Previo  accordo  dell'organismo   notificato   e   sotto   la   sua
responsabilita',   il   fabbricante   puo'    apporre    il    numero
d'identificazione di tale  organismo  sull'esplosivo  nel  corso  del
processo di fabbricazione. 
  7. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti  dal
suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilita',  purche'   siano   specificati   nel   mandato.   Un
rappresentante autorizzato non puo' assolvere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. 
 
  MODULO G 
  Conformita' basata sulla verifica dell'unita' 
  1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con  cui  il  fabbricante  ottempera
agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto
la sua esclusiva responsabilita',  che  l'esplosivo  interessato,  al
quale sono state applicate le disposizioni di  cui  al  punto  4,  e'
conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili. 
  2. Documentazione tecnica 
  2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette  a
disposizione  dell'organismo  notificato  di  cui  al  punto  4.   La
documentazione permette di valutare la conformita' dell'esplosivo  ai
requisiti  pertinenti  e  comprende  un'analisi  e  una   valutazione
adeguate  dei  rischi.   La   documentazione   tecnica   precisa   le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'esplosivo.   La   documentazione   tecnica   contiene,   laddove
applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
a) un descrizione generale dell'esplosivo; 
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli  schemi  di
   componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione  di
   tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo; 
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o  in
   parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
   ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
   tali norme armonizzate, le descrizioni  delle  soluzioni  adottate
   per soddisfare i requisiti essenziali di  sicurezza  del  presente
   decreto, compreso un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche
   tecniche applicate. In caso di applicazione parziale  delle  norme
   armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che  sono
   state applicate; 
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati,  degli  esami
   effettuati ecc., e 
f) le relazioni sulle prove effettuate. 
  2.2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a  disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali competenti  per  un  periodo  di
dieci anni dalla  data  in  cui  l'esplosivo  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
  3. Produzione 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione  e  il  relativo  controllo  assicurino  la
conformita' dell'esplosivo fabbricato alle  prescrizioni  applicabili
del presente decreto. 
  4. Verifica 
  L'organismo  notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o   fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste in altre specifiche
tecniche,  per  verificare   la   conformita'   dell'esplosivo   alle
prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  mancanza  di  una
norma armonizzata, l'organismo notificato  interessato  decide  quali
prove sono opportune. 
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni esplosivo approvato. 
  Il fabbricante  tiene  a  disposizione  delle  autorita'  nazionali
competenti i certificati di conformita' per un periodo di dieci  anni
dalla data in cui l'esplosivo e' stato immesso sul mercato. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo su  ogni  singolo  esplosivo
conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE e la tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
competenti per dieci anni dalla data  in  cui  l'esplosivo  e'  stato
immesso sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  identifica
l'esplosivo per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi spettanti al fabbricante di  cui  ai  punti  2.2  e  5
possono essere adempiuti  dal  suo  rappresentante  autorizzato,  per
conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.