(Patto internazionale-art. 10)
                             Articolo 10 
 
  1. Qualsiasi individuo privato della propria liberta'  deve  essere
trattato con umanita' e col rispetto  della  dignita'  inerente  alla
persona umana. 
  2. a) gli imputati, salvo circostanze  eccezionali,  devono  essere
separati dai  condannati  e  sottoposti  a  un  trattamento  diverso,
consono alla loro condizione di persone non condannate; 
     b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli  adulti  e
il loro caso deve esser giudicato il piu' rapidamente possibile. 
  3. Il regime  penitenziario  deve  comportare  un  trattamento  dei
detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro
riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati  dagli
adulti e deve esser loro accordato un trattamento  adatto  alla  loro
eta' e al loro stato giuridico.