(Patto internazionale-art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1. Nessuno puo' essere condannato per azioni od omissioni  che,  al
momento in cui venivano commesse, non costituivano reato  secondo  il
diritto interno o il diritto internazionale.  Cosi'  pure,  non  puo'
essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla  commissione
del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il
colpevole deve beneficiarne. 
  2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio
e la condanna di qualsiasi individuo per atti od  omissioni  che,  al
momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi
generali del diritto riconosciuti dalla comunita' delle nazioni.