(Patto internazionale-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  1. La famiglia e' il nucleo naturale e fondamentale della  societa'
e ha diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato. 
  2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e' riconosciuto
agli uomini e alle donne che abbiano l'eta' per contrarre matrimonio. 
  3. Il matrimonio non puo' essere celebrato senza il libero e  pieno
consenso dei futuri coniugi. 
  4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee
a garantire la parita' di diritti e di  responsabilita'  dei  coniugi
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al  momento  del  suo
scioglimento. In caso di  scioglimento,  deve  essere  assicurata  ai
figli la protezione necessaria.