ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti  relativi  a  spese  processuali  e  di
                            mantenimento)

   1.  Per  i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento,
gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito
al   pagamento  sono  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per
la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche
all'estero.
   2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a
quelli  che  costituiscono  il  residuo di un importo originariamente
piu' elevato.
 
          Nota all'art. 228:
              -  Per  il  testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
          400/1988, v. nota alle premesse.