ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti    relativi   a   sanzioni   pecuniarie
                            processuali)

   1.  Per  l'importo  previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non
effettua  l'iscrizione  a  ruolo  in caso di inadempimento di crediti
relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
 
          Nota all'art. 229:
              -  Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 602/1973:
              "Art.  12-bis.  (Importo minimo iscrivibile a ruolo). -
          1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori
          a  lire  ventimila; tale importo puo' essere elevato con il
          regolamento  previsto  dall'art.  16,  comma 2, della legge
          8 maggio 1998, n. 146.".