Art. 133. Le nuove concessioni di acqua sia in proprieta' assoluta, sia per semplice uso temporaneo e determinato, saranno fatte per reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea di arte dal Ministero dei lavori pubblici nello interesse ed a tutela del buon regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprieta' laterali. Le concessioni determineranno la quantita', il tempo, il modo e le condizioni dall'estrazione, ed occorrendo, le condizioni della condotta e dell'uso delle acque, o le norme della costruzione e dell'uso dell'opifizio, e stabiliranno l'annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.