(Allegato F-art. 133)
 
                              Art. 133. 
 
  Le nuove concessioni di acqua sia in proprieta' assoluta,  sia  per
semplice uso  temporaneo  e  determinato,  saranno  fatte  per  reale
decreto promosso dal Ministero delle finanze,  e  sotto  l'osservanza
delle  cautele  che,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, saranno state proposte in linea di arte dal  Ministero  dei
lavori pubblici nello interesse ed a tutela  del  buon  regime  degli
alvei, della libera navigazione e delle proprieta' laterali. 
 
  Le concessioni determineranno la quantita', il tempo, il modo e  le
condizioni  dall'estrazione,  ed  occorrendo,  le  condizioni   della
condotta e dell'uso delle acque,  o  le  norme  della  costruzione  e
dell'uso dell'opifizio, e stabiliranno l'annuo canone, od  il  prezzo
di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.