(Allegato F-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
  Le domande per nuove derivazioni  saranno  sempre  accompagnate  da
regolari progetti delle  opere  da  eseguirsi  per  la  estrazione  e
condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti  pubblicate;
saranno intese le osservazioni degli interessati, e  sara'  proceduto
in  contradditorio  cosi'  di  questi  come  dei   richiedenti   alla
ricognizione delle localita'. 
 
  Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo  indeterminato,  dai
fiumi e laghi, il Governo dovra', prima  di  decidere,  provocare  il
parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.