Art. 134. Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione e condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate; saranno intese le osservazioni degli interessati, e sara' proceduto in contradditorio cosi' di questi come dei richiedenti alla ricognizione delle localita'. Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovra', prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.