(Allegato F-art. 136)
 
                              Art. 136. 
 
  Quando per causa di variazioni nel  corso  dei  fiumi,  torrenti  e
rivi, o per qualunque altra cagione, sorga il bisogno di  variare  la
posizione, la forma o la  natura  delle  opere  autorizzate,  o  fare
aggiunte o lavori accessori negli alvei e sulle sponde, se  ne  fara'
domanda al Governo accompagnata da  regolare  progetto.  Il  Governo,
riconosciuta la opportunita' delle proposte, le approvera', previe le
pubblicazioni e gli accertamenti di cui all'art. 134. 
 
  Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare  grave
danno dall'attendere il compimento  delle  anzidette  formalita'.  In
questi casi l'autorita'  amministrativa  provinciale  potra'  in  via
provvisionale, e col parere dell'ufficio tecnico,  permettere  quelle
opere che fossero necessarie per ristabilire il corso delle acque nei
canali di derivazione, o l'esercizio dei molini,  od  altri  opifizi,
con che gl'interessati, prima di porvi mano, si obblighino  con  atto
di  sottomissione  ad  osservare  le  prescrizioni   che   emaneranno
definitivamente dal Governo sulla loro domanda.