(Allegato F-art. 138)
 
                              Art. 138. 
 
  Tutti i proprietari, possessori od  utenti  delle  derivazioni  dei
fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere  le  imboccature  munite
degli opportuni edifizi, e di conservarli in buono stato;  essi  sono
responsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei  fondi
vicini, escluso il caso di forza maggiore provata. 
 
  Spetta agli stessi proprietari possessori od utenti di regolare col
mezzo di detti edifizi le derivazioni in modo  che  nei  tempi  delle
piene non si introducano acque eccedenti la  portata  dei  rispettivi
canali, e di far si' che in ogni evento, col  mezzo  degli  opportuni
scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.