(Allegato F-art. 139)
 
                              Art. 139. 
 
  Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca  aperta  con  chiuse
sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati
a provvedere acciocche' si  mantengano  innocue  al  pubblico  ed  al
privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munir  la
detta bocca degli opportuni edifizi  regolatori  e  moderatori  della
introduzione delle acque,  o  ad  eseguire  quelle  altre  opere  che
dall'autorita' amministrativa fossero giudicate necessarie, nel  caso
che tali consuetudini non  guarentissero  sufficientemente  la  detta
innocuita'.