Art. 139. Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizi regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorita' amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuita'.