ART. 230 (L)
(Discarico automatico  per inesigibilita' di crediti relativi a spese
                   processuali e di mantenimento)

   1.  Per  i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento,
gli  importi  sino  alla  concorrenza dei quali il credito iscritto a
ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo
pignoramento,   sono  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi
per  la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi
dell'articolo 228.
   2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a
quelli  che  costituiscono  il  residuo di un importo originariamente
piu' elevato.
 
          Nota all'art. 230:
              -  Per  il  testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
          400/1988, v. nota alle premesse.