Art. 332.
(Corsi di perfezionamento  per  il personale della carriera direttiva
                      del corpo delle miniere)

  Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di far compiere
agli  impiegati  della  carriera  direttiva  del servizio minerario e
metallurgico  e  del servizio geologico che rivestano la qualifica di
ingegnere  o  di  ingegnere  aggiunto  e di vice geologo o di geologo
aggiunto,  un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata
di uno o due anni presso facolta' e scuole superiori delle miniere in
Italia e all'estero da designarsi dal ministro stesso.
  Al  termine  di  ciascun  anno di corso i predetti impiegati devono
sostenere  gli  esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non
superano gli esami cessano di appartenere al corpo delle miniere.
  Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di far compiere
agli  impiegati  del  corpo  delle  miniere viaggi di istruzione e di
perfezionamento in Italia e all'estero.