Art. 155 Attivita' di revisione contabile 1. Una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica: a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. 2. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili. 3. La societa' di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della societa' che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attivita' di revisione svolta, secondi i criteri e le modalita' stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.