Art. 155 
                  Attivita' di revisione contabile 
 
  1. Una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto 
   dall'articolo 161 verifica: 
    a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della 
   contabilita' sociale  e  la  corretta  rilevazione  dei  fatti  di
   gestione nelle scritture contabili; 
    b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 
   corrispondano alle risultanze delle scritture  contabili  e  degli
   accertamenti eseguiti e che  siano  conformi  alle  norme  che  li
   disciplinano. 
  2. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli 
   amministratori della  societa'  documenti  e  notizie  utili  alla
   revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli;
   essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio  sindacale  dei
   fatti ritenuti censurabili. 
  3. La societa' di revisione riporta in apposito libro tenuto presso 
   la sede della societa' che ha conferito l'incarico le informazioni
   concernenti l'attivita' di revisione svolta, secondi i  criteri  e
   le modalita' stabiliti dalla CONSOB con  regolamento.  Si  applica
   l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.