Art. 157 
                   Effetti dei giudizi sui bilanci 
 
  1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la 
   deliberazione dell'assemblea che approva il  bilancio  d'esercizio
   puo' essere impugnata, per mancata conformita' del  bilancio  alle
   norme che ne disciplinano i criteri di redazione,  da  tanti  soci
   che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.
   Tanti soci che rappresentano la medesima quota di  capitale  della
   societa' con azioni quotate possono  richiedere  al  tribunale  di
   accertare la conformita' del bilancio consolidato alle  norme  che
   ne disciplinano i criteri di redazione. 
  2. La CONSOB puo' esercitare in ogni caso le azioni previste dal 
   comma 1 entro  sei  mesi  dalla  data  di  deposito  del  bilancio
   d'esercizio  e  del  bilancio  consolidato  presso  l'ufficio  del
   registro delle imprese. 
  3. Il presente articolo non si applica alle societa' con azioni 
   quotate solo in mercati regolamentati di altri  paesi  dell'Unione
   Europea. 
  4. Per le societa' cooperative, la percentuale di capitale indicata 
   nel comma 1 e' rapportata al numero complessivo dei soci.