Art. 158 
Proposte di aumento di  capitale,  di  fusione,  di  scissione  e  di
               distribuzione di acconti sui dividendi 
 
 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del 
  diritto di opzione,  il  parere  sulla  congruita'  del  prezzo  di
emissione delle azioni e' rilasciato dalla societa' incaricata  della
revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono
comunicate alla societa'  di  revisione,  unitamente  alla  relazione
illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441,  sesto
comma, del codice  civile,  almeno  quarantacinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.  La  societa'  di
revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni. 
  2. La relazione degli amministratori e il parere della societa'  di
revisione devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e  finche'  questa  abbia
deliberato.  Tali  documenti  devono  essere  allegati   agli   altri
documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese. 
  3. In caso di aumento del capitale sociale mediante conferimenti in
natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'articolo 2440 del codice
civile  sono  svolti  dalla  societa'  incaricata   della   revisione
contabile. 
  4. La societa' incaricata della revisione contabile di piu' di  una
delle societa' partecipanti a una fusione  o  a  una  scissione  puo'
redigere  la  relazione  sulla  congruita'  del  rapporto  di  cambio
esclusivamente per una delle societa' partecipanti. 
  5. Il parere previsto dall'articolo  2433-bis,  quinto  comma,  del
codice civile e'  reso  dalla  societa'  incaricata  della  revisione
contabile.