Art. 158 Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni e' rilasciato dalla societa' incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla societa' di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. La societa' di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni. 2. La relazione degli amministratori e il parere della societa' di revisione devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 3. In caso di aumento del capitale sociale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'articolo 2440 del codice civile sono svolti dalla societa' incaricata della revisione contabile. 4. La societa' incaricata della revisione contabile di piu' di una delle societa' partecipanti a una fusione o a una scissione puo' redigere la relazione sulla congruita' del rapporto di cambio esclusivamente per una delle societa' partecipanti. 5. Il parere previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, del codice civile e' reso dalla societa' incaricata della revisione contabile.