Art. 161 
              Albo speciale delle societa' di revisione 
 
  1. La CONSOB  provvede  alla  tenuta  di  un  albo  speciale  delle
societa'  di  revisione  abilitate  all'esercizio   delle   attivita'
previste dagli articoli 155 e 158. 
  2. La CONSOB iscrive le societa' di  revisione  nell'albo  speciale
previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma  1,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e  del  requisito  di
idoneita' tecnica. Non puo' essere  iscritta  nell'albo  speciale  la
societa' di revisione il cui amministratore si  trovi  in  una  delle
situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88. 
  3. Le societa' di revisione costituite  all'estero  possono  essere
iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 
Tali  societa'  trasmettono  alla  CONSOB  una  situazione  contabile
annuale  riferita  all'attivita'  di   revisione   e   organizzazione
contabile esercitata in Italia. 
  4. Per l'iscrizione  nell'albo  le  societa'  di  revisione  devono
essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni  o
intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  a  copertura  dei
rischi   derivanti   dall'esercizio   dell'attivita'   di   revisione
contabile. 
 
          Note all'art. 161: 
            - Il testo degli articoli 6, comma 1, e 8, comma  1,  del
          D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione  della  direttiva
          n.  84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle  persone
          incaricate del controllo di legge dei documenti  contabili)
          e' il seguente: 
            "Art. 6 (Iscrizione delle societa' nel  registro).  -  1.
          Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2,  hanno  diritto
          all'iscrizione nel registro le societa' che hanno  la  sede
          principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile
          in Italia e rispondono ai seguenti requisiti: 
             a)  oggetto  sociale  limitato  alla  revisione  e  alla
          organizzazione contabile di aziende; 
             b) rappresentanti la societa' nel controllo  legale  dei
          conti  e  maggioranza  degli  amministratori  iscritti  nel
          registro; 
             c) nelle societa' regolate nei capi II,  III  e  IV  del
          titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica e per quote dei soci costituita  da  iscritti  nel
          registro; 
             d) nelle societa' regolate nei capi  V,  VI  e  VII  del
          titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei 
 
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          persone fisiche iscritte nel registro; 
 
             e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo  V
          del libro V del codice  civile,  azioni  nominative  e  non
          trasferibili mediante girata. 
            (Omissis)". 
            "Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere  iscritti
          nel registro coloro che: 
             a) si trovano in stato di interdizione temporanea  o  di
          sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
          e delle imprese; 
             b) sono stati sottoposti  a  misure  di  prevenzione  ai
          sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  della  legge
          31  maggio  1965,  n.  575  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 
             c) hanno riportato condanna alla  reclusione,  anche  se
          con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti  della
          riabilitazione: 
              1) per uno dei delitti previsti dal  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267; 
              2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro
          V del codice civile; 
              3) per  un  delitto  non  colposo,  per  un  tempo  non
          inferiore a un anno; 
              4) per un delitto contro la  pubblica  amministrazione,
          contro la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
          l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi. 
            2. (Omissis). 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211".