Art. 162 Vigilanza sulle societa' di revisione 1. La CONSOB vigila sull'attivita' delle societa' iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneita' tecnica. 2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della societa' di revisione; c) raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. 3. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni le sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la societa' nella revisione contabile e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.