Art. 162 
                Vigilanza sulle societa' di revisione 
 
  1.  La  CONSOB  vigila  sull'attivita'  delle   societa'   iscritte
nell'albo speciale  per  controllarne  l'indipendenza  e  l'idoneita'
tecnica. 
  2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB puo': 
    a) richiedere  la  comunicazione,  anche  periodica,  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i  relativi
termini; 
    b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai  soci,
dagli amministratori, dai sindaci  e  dai  direttori  generali  della
societa' di revisione; 
    c) raccomandare principi e criteri da adottare per  la  revisione
contabile,  richiedendo  preventivamente  il  parere  del   Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e del  Consiglio  nazionale  dei
ragionieri. 
  3. Le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale  comunicano
alla CONSOB entro trenta giorni le sostituzione degli amministratori,
dei soci che rappresentano la societa' nella  revisione  contabile  e
dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e  delle
azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni  altra  modificazione
della compagine  sociale,  dell'organo  amministrativo  e  dei  patti
sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo  161,  comma
2.