Art. 163 
                     Provvedimenti della CONSOB 
 
  1. La CONSOB, quando accerta gravi irregolarita' nello  svolgimento
dell'attivita' di revisione, con riferimento a uno o piu'  incarichi,
puo': 
    a) intimare alla societa'  di  non  avvalersi  nell'attivita'  di
revisione contabile per un periodo non  superiore  a  due  anni,  del
responsabile della revisione contabile al quale sono  ascrivibili  le
irregolarita'; 
    b)  vietare  alla  societa'  di  accettare  nuovi  incarichi   di
revisione contabile per un periodo non superiore a un anno. 
  2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando: 
    a)le irregolarita' sono di particolare gravita'; 
    b) vengono meno i requisiti previsti per  l'iscrizione  nell'albo
speciale e la societa' non provvede a ripristinarli entro il termine,
non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB; 
    c) la societa' non ottempera ai provvedimenti indicati nel  comma
1. 
  3. La CONSOB puo'  altresi'  disporre  la  cancellazione  dall'albo
speciale delle societa' di revisione che per un periodo  continuativo
di cinque anni non abbiano svolto incarichi di  revisione  comunicati
alla CONSOB ai sensi dell'articolo 159. 
  4. I provvedimenti di cancellazione  dall'albo  speciale  e  quelli
previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al  Ministero
di  grazia  e  giustizia;  quest'ultimo  comunica   alla   CONSOB   i
provvedimenti  adottati  nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nel
registro dei revisori contabili. 
  5.  Il  provvedimento  di  cancellazione  dall'albo   speciale   e'
comunicato  immediatamente  alle   societa'   che   hanno   conferito
l'incarico di revisione. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo
159, comma 6.