Art. 164 
                           Responsabilita' 
 
  1. Alla societa' di revisione si applicano le disposizioni 
   dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile. 
  2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno 
   effettuato l'attivita' di revisione contabile  sono  responsabili,
   in solido con la societa' di revisione, per i danni conseguenti da
   propri inadempimenti o  da  fatti  illeciti  nei  confronti  della
   societa' che ha conferito l'incarico e  nei  confronti  dei  terzi
   danneggiati.