Art. 164 Responsabilita' 1. Alla societa' di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile. 2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attivita' di revisione contabile sono responsabili, in solido con la societa' di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.