Art. 165 
                   Revisione contabile dei gruppi 
 
  1.  Le   disposizioni   della   presente   sezione,   a   eccezione
dell'articolo 157, si applicano anche alle  societa'  controllate  da
societa' con azioni quotate. I controlli previsti dall'articolo  155,
comma 1,  sono  esercitati  in  via  esclusiva  da  una  societa'  di
revisione, ferme restando le altre competenze attribuite al  collegio
sindacale dal codice civile. 
  2. La CONSOB  detta  con  regolamento  disposizioni  attuative  del
presente articolo stabilendo, in particolare,  criteri  di  esenzione
per le societa' controllate che non rivestono significativa rilevanza
ai fini del consolidamento. Il regolamento e' emanato d'intesa con le
competenti autorita' di  vigilanza  per  la  disciplina  relativa  ai
soggetti da esse vigilati.