Art. 165 Revisione contabile dei gruppi 1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle societa' controllate da societa' con azioni quotate. I controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da una societa' di revisione, ferme restando le altre competenze attribuite al collegio sindacale dal codice civile. 2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societa' controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento e' emanato d'intesa con le competenti autorita' di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.