(Allegato F-art. 142)
 
                              Art. 142. 
 
  Si riguardano come navigabili per applicazione della presente legge
quei fiumi o quei tronchi  di  fiume  sui  quali  la  navigazione  e'
presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi  fiumi  e
canali sara' pubblicato con decreto reale. 
 
  Quando convenga estendere il  detto  esercizio  ad  altri  fiumi  o
tronchi  di  fiume,  la  dichiarazione  della  loro  attitudine  alla
navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi  o  tronchi
di fiume navigabili  per  l'oggetto  preaccennato,  sara'  fatta  per
legge.