Art. 142. Si riguardano come navigabili per applicazione della presente legge quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione e' presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sara' pubblicato con decreto reale. Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sara' fatta per legge.