(Allegato F-art. 143)
 
                              Art. 143. 
 
  Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per  lo
stabilimento ed esercizio di molini ed  opifizi,  o  per  derivazioni
d'acque, non potra' ottenerne la permissione del Governo,  salvo  nel
caso  che  esse  siano  riconosciute  di  nessun   pregiudizio   alla
navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente
guarentirsi  con  opportune  disposizioni  e  cautele   che   saranno
prescritte nell'atto di concessione. Percio' nelle chiuse stabili che
servono  alle  derivazioni  od  al  movimento  degli  opifizi  dovra'
lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle  barche,  le
cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero  dei
lavori pubblici, il quale potra' anche  in  ogni  tempo  prescrivervi
quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del  corso
delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse  della
navigazione.