(Allegato F-art. 145)
 
                              Art. 145. 
 
  Ogniqualvolta  negli  alvei  dei   fiumi   navigabili   vengano   a
manifestarsi ostacoli impedienti la libera e  sicura  navigazione,  e
dipendenti  dal  fatto  dei   privati,   l'autorita'   amministrativa
provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni
necessarie per guarentire  ed  all'uopo  ristabilire  la  compromessa
liberta'  e  sicurezza,  e  nei  casi  di  urgenza  provvede  per  la
esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.