Art. 145. Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorita' amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa liberta' e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per la esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.