(Allegato F-art. 146)
 
                              Art. 146. 
 
  Lo esercizio dei porti, o ponti natanti,  o  chiatte,  o  ponti  di
barche, qualunque sia il  sistema  di  loro  stabilimento  sui  fiumi
navigabili, non dovra' recare  incaglio  o  qualsivoglia  pregiudizio
alla navigazione; al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi
alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle  prescrizioni
ed ordini che  nella  specialita'  dei  casi  potessero  emanare  dal
prefetto.