Art. 147. Chiunque, munito della opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, e' obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorita' amministrativa provinciale credera' conveniente di prescrivergli, acciocche' non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.