(Allegato F-art. 150)
 
                              Art. 150. 
 
  Le discipline per la navigazione dei laghi,  fiumi  e  canali  sono
determinate dai regolamenti vigenti. 
 
  Le variazioni, che tornasse utile di  apportare  ad  essi,  saranno
fatte per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali.