Art. 162. I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.