(Allegato F-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
  I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati  dalle
acque nei fondi vicini rimangono di proprieta' di chi li ha posti  in
regolare  fluitazione,  e  saranno  dal  medesimo  ripresi,  mediante
preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella
indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.