Art. 163. Tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso o di servitu' od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti Autorita' giudiziarie, senza che per cio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purche' regolarmente autorizzati.