ART. 232 (L)
              (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

   1.  Il  debitore  puo'  chiedere  la  dilazione o la rateizzazione
dell'importo  dovuto  indicando  le  cause  che  gli  impediscono  di
soddisfare  immediatamente  il debito e il termine piu' breve che gli
occorre  per  provvedervi.  La  richiesta  e'  presentata,  a pena di
decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
   2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro
un mese dalla presentazione.
   3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
   4.  In  caso  di  mancato pagamento di una rata il debitore decade
automaticamente  dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica
soluzione, della restante parte del debito.
   5.  Per  gli  interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e
l'articolo  22,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 232:
              -  Si  riportano  gli  artt. 21,  commi 1 e 2, e 22 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:
              "Art.  21.  (Interessi  per  dilazione di pagamento). -
          Sulle  somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso
          ai  sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi
          al tasso del sei per cento annuo.
              L'ammontare  degli  interessi dovuto e' determinato nel
          provvedimento  con  il  quale viene accordata la prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite.
              (Omissis).".
              "Art.   22.   (Attribuzione  degli  interessi).  -  Gli
          interessi  di  cui  agli articoli 20 e 21 spettano all'ente
          destinatario    del    gettito   delle   imposte   cui   si
          riferiscono.".