Art. 165. Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'Autorita' amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.