(Allegato F-art. 168)
 
                              Art. 168. 
 
  Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche,
loro alvei, sponde e difese i seguenti: 
 
    a) La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere  per
l'esercizio della pesca, colle quali si alterasse il  corso  naturale
delle acque. 
 
  Sono  eccettuate  da  questa  disposizione  le   consuetudini   per
l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della  pesca,  quando
in esse si osservino le cautele od imposte  negli  atti  delle  dette
concessioni, o  gia'  prescritte  dall'autorita'  competente,  o  che
questa potesse trovare conveniente di prescrivere; 
 
    b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro  gli  alvei  dei  fiumi,
torrenti,  rivi  e  canali  a  costringerne  la  sezione  normale   e
necessaria al libero deflusso delle acque; 
 
    c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli  alberi  che
sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza  orizzontale
non minore di  nove  metri  dalla  linea  a  cui  arrivano  le  acque
ordinarie. 
 
  Per i rivi, canali, e scolatori pubblici la stessa  proibizione  e'
limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; 
 
    d) La piantagione  sulle  alluvioni  delle  sponde  dei  fiumi  e
torrenti e loro isole a  distanza  dalla  opposta  sponda  minore  di
quella  nelle  rispettive  localita'  stabilita,  o  determinata  dal
Prefetto,  sentite  le  amministrazioni  dei  comuni  interessati   e
l'ufficio del genio civile; 
 
    e) Le piantagioni di qualunque sorta di  alberi  ed  arbusti  sul
piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo  i
fiumi, torrenti e canali navigabili; 
 
    f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo
smovimento del terreno a distanza  dal  piede  degli  argini  e  loro
accessori come sopra, minore di  quella  stabilita  dalle  discipline
vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline  a
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento  del
terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; 
 
    g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma,
le dimensioni, la resistenza e la convenienza  all'uso,  a  cui  sono
destinati gli  argini  e  loro  accessori  come  sopra,  e  manufatti
attinenti; 
 
    h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle  sponde
dei  fiumi,  torrenti,  rivi,  canali  e  scolatori  pubblici,  tanto
arginati come non  arginati  e  ad  ogni  altra  sorta  di  manufatti
attinenti; 
 
    i) Il pascolo e la permanenza  dei  bestiami  sui  ripari,  sugli
argini e loro dipendenze, non che sulle sponde, scarpe e banchine dei
pubblici canali e loro accessori; 
 
    k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza  dai  fiumi,
torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti  o
consuetudini locali, o di quella  che  dall'Autorita'  amministrativa
provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare  il  pericolo  di
diversioni e indebite sottrazioni di acque; 
 
    l) Qualunque opera nell'alveo o contro  le  sponde  dei  fiumi  e
canali navigabili, o sulle vie alzaie che possa nuocere alla liberta'
ed alla sicurezza  della  navigazione,  ed  all'esercizio  dei  porti
natanti e ponti di barche; 
 
    m) I lavori od atti  non  autorizzati  con  cui  si  venissero  a
ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla
ai legittimi concessionari.