(Allegato F-art. 169)
 
                              Art. 169. 
 
  Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale
permesso del prefetto  e  sotto  l'osservanza  delle  condizioni  dal
medesimo imposte i seguenti: 
 
    a) La formazione  di  pennelli,  chiuse  ed  altre  simili  opere
nell'alveo  dei  fiumi  e  torrenti  per   facilitare   l'accesso   e
l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; 
 
    b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si  avanzino
entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; 
 
    c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati  laterali  ai
fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea  a  cui
giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni  di  cui  all'art.
168, lettera c; 
 
    d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia  distanza  dalla
opposta sponda, quando si trovino a fronte di un  abitato  minacciato
da corrosione,  ovvero  di  un  territorio  esposto  al  pericolo  di
disalveamenti; 
 
    e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo  degli
argini  per  lo  stabilimento  di   comunicazioni   ai   beni,   agli
abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; 
 
    f) La conversione delle chiuse temporanee  di  derivazione  delle
acque  pubbliche  in  chiuse  permanenti  quantunque   instabili,   e
l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione; 
 
    g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a
praticarsi nelle chiuse instabili; 
 
    h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e  torrenti  per  canali
d'invito  alle  derivazioni,  eccettuati  quelli  che   per   invalsa
consuetudine   si    praticano    senza    permesso    dell'Autorita'
amministrativa; 
 
    i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse  stabili  e
rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre  opere  di
stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori  e
canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifizi  su  di
essi stabiliti; 
 
    k) La ricostruzione, tuttoche' senza variazioni  di  posizione  e
forma, delle chiuse stabili ed incili delle  derivazioni,  di  ponti,
ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti  negli  alvei  dei
fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali; 
 
    l) Il trasporto in altra posizione dei molini  natanti  stabiliti
sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera
estirpazione delle chiuse abbandonate; 
 
    m) La estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie del
letto dei  fiumi,  torrenti  e  canali  pubblici,  eccettuate  quelle
localita' ove per  invalsa  consuetudine  si  suole  praticare  senza
speciale autorizzazione per usi pubblici o privati. 
 
  Anche per queste localita' pero' l'Autorita' amministrativa  limita
o proibisce tali  estrazioni  ogni  qualvolta  riconosca  poterne  il
regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi; 
 
    n) La occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli
scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o  recar
pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente, la estrazione
di  ciottoli,  ghiaie  o  sabbie,  fatta  eccezione  quanto  a  detta
estrazione, per quelle localita' ove per consuetudine invalsa  suolsi
praticare senza speciale autorizzazione.